Risposta rapida
ChatGPT inventa sentenze.
Inventa numeri di Cassazione che non esistono.
Inventa motivazioni plausibili, dottrina inesistente, riferimenti normativi sbagliati.
Il 14 marzo 2025 il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, con ordinanza nel procedimento n. 11053/2024 R.G., si è pronunciato sul primo caso italiano in cui un avvocato ha allegato in un atto difensivo riferimenti giurisprudenziali generati da ChatGPT e mai esistiti.
Il danno reputazionale è enorme. La sanzione ex art. 96 c.p.c. è una possibilità concreta. La responsabilità deontologica e civile verso il cliente è una certezza, non un’opinione.
In questa guida: cosa è successo a Firenze, cosa è successo prima negli Stati Uniti con il caso Mata v. Avianca, perché l’IA “allucina”, cosa rischi davvero in concreto, e i 5 controlli minimi per non finire sulla stampa nel modo peggiore.
Cosa è successo a Firenze il 14 marzo 2025
Il caso, ormai noto a chi segue il diritto delle nuove tecnologie, è questo.
Un avvocato deposita una comparsa di costituzione davanti alla Sezione Imprese del Tribunale di Firenze in un procedimento di reclamo cautelare per tutela del diritto d’autore e di marchio.
Nella comparsa cita varie pronunce della Corte di Cassazione a sostegno della propria tesi difensiva sull’acquisto soggettivo di merce contraffatta.
La controparte va a verificare.
E scopre che le sentenze non esistono.
Non solo: i numeri di registro citati o non corrispondono ad alcun fascicolo, o appartengono a sentenze su materie completamente diverse.
Convocato sul punto, il difensore ammette: i riferimenti sono stati ottenuti da una collaboratrice di studio tramite ChatGPT. Lui personalmente non era a conoscenza dell’utilizzo dello strumento.
La controparte chiede la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. — la cosiddetta “lite temeraria”.
Il Tribunale, nell’ordinanza del 14 marzo 2025, riconosce esplicitamente il fenomeno: si tratta di “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale, ossia output realistici ma falsi, in alcuni casi confermati dallo stesso modello anche a fronte di interrogazioni successive di verifica.
Però rigetta la domanda di condanna.
Perché?
Perché secondo il Collegio, mancano gli elementi soggettivi richiesti dall’art. 96 c.p.c. — mala fede o colpa grave — e perché le sentenze inesistenti non hanno modificato la linea difensiva, che si fondava già su argomenti autonomi.
Quindi tutto bene?
No.
Il giudice ammonisce con chiarezza sul punto fondamentale: l’uso dell’IA in ambito difensivo richiede supervisione umana. Sempre. Senza eccezioni. La buona fede salva l’avvocato in questo caso, ma non lo salverà nel prossimo. E i prossimi arriveranno.
Te lo dico chiaro: il messaggio del Tribunale di Firenze non è “andate tranquilli”. Il messaggio è “vi stiamo guardando”.
Il caso che ha aperto tutto: Mata v. Avianca (giugno 2023)
Per capire la portata reale del fenomeno, devi conoscere il caso americano. Perché Firenze 2025 è la versione italiana — più gentile — di qualcosa che era già successo, in modo molto più drammatico, due anni prima a New York.
Roberto Mata fa causa ad Avianca, compagnia aerea, per un infortunio subito durante un volo internazionale.
I suoi avvocati — Steven Schwartz e Peter LoDuca dello studio Levidow, Levidow & Oberman P.C. — depositano una memoria di opposizione alla mozione di rigetto presentata dall’aerolinea.
Dentro la memoria ci sono sei sentenze citate a supporto della tesi.
Varghese v. China Southern Airlines.
Shaboon v. EgyptAir.
Petersen v. Iran Air.
Martinez v. Delta Airlines.
Durden v. KLM.
Miller v. United Airlines.
Sei sentenze.
Tutte inventate.
Generate da ChatGPT.
Gli avvocati di Avianca non riescono a trovarle. Il giudice non riesce a trovarle. Il giudice — P. Kevin Castel, del Southern District of New York — chiede chiarimenti.
E qui accade la cosa peggiore: invece di ammettere subito, Schwartz raddoppia. Chiede a ChatGPT se le sentenze sono vere. ChatGPT conferma. Allega copie di “decisioni” che ChatGPT ha generato di sana pianta. Compresa la motivazione.
Il giudice Castel non si fida. Va a chiedere conferma diretta alla cancelleria della Corte d’Appello dell’Eleventh Circuit. Risposta: il caso “Varghese” non esiste e non è mai esistito.
Il 22 giugno 2023, con un’opinion di 46 pagine, il giudice Castel sanziona ai sensi della Federal Rule of Civil Procedure 11: 5.000 dollari complessivamente per i due avvocati e lo studio, più l’obbligo di scrivere una lettera personalizzata a ciascuno dei giudici fittiziamente indicati come autori delle sentenze inesistenti.
Una umiliazione professionale globale.
E nota bene la frase che Castel ha messo nero su bianco: “Technological advances are commonplace and there is nothing inherently improper about using a reliable artificial intelligence tool for assistance.”
Tradotto: la sanzione non è per aver usato ChatGPT. È per non aver verificato, e per essersi ostinati anche dopo le segnalazioni.
Il punto centrale è questo. Sempre.
Perché ChatGPT inventa? L’anatomia delle allucinazioni
A questo punto ti starai chiedendo: ma come è possibile? Come fa un sistema “intelligente” a inventare sentenze con numeri di registro plausibili, giudici di nome reale, motivazioni convincenti?
Ti rispondo in modo brutale ma onesto.
ChatGPT non sa cosa è vero.
ChatGPT è un modello linguistico statistico. Prevede il token successivo (la parola successiva, in modo grossolano) sulla base di pattern appresi da enormi quantità di testo. Non ha un database delle sentenze. Non ha accesso a Westlaw, LexisNexis, italgiure, banche dati Giuffrè.
Quando gli chiedi “trovami una sentenza della Cassazione sul tema X”, lui non cerca. Lui genera una stringa di testo che, statisticamente, somiglia a una citazione di sentenza italiana. Numero plausibile. Sezione plausibile. Anno plausibile. Massima plausibile.
Plausibile.
Non vera.
Il termine tecnico è allucinazione: il modello produce contenuto che ha la forma di un fatto ma non corrisponde ad alcun fatto.
E c’è di peggio. Quando gli chiedi “sei sicuro che esista?”, lui ti dice “sì, è una sentenza reale, può essere trovata su database giuridici”. Perché statisticamente è il tipo di risposta che si dà a quella domanda. Non perché abbia verificato.
Capisci il problema?
Non puoi chiedere a ChatGPT di verificare ChatGPT. È come chiedere a un testimone di confermare la propria testimonianza.
Le allucinazioni non sono un bug.
Sono una caratteristica strutturale del modo in cui funzionano questi modelli. Si possono ridurre — con prompt strutturati, con sistemi di grounding documentale, con tool collegati a banche dati reali — ma non si eliminano. Mai.
Cosa rischia davvero l’avvocato italiano?
Veniamo al punto pratico. Tu sei avvocato. Hai (o avresti) usato ChatGPT per un atto. Cosa ti può succedere, in Italia, oggi?
Quattro fronti. Tutti seri.
Responsabilità processuale: art. 96 c.p.c.
L’art. 96 c.p.c. prevede la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni quando ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il Tribunale di Firenze, nell’ordinanza del 14 marzo 2025, ha rigettato questa domanda proprio perché non ha ravvisato mala fede né colpa grave: l’avvocato titolare non era a conoscenza dell’uso dello strumento, le sentenze inventate non hanno modificato la linea difensiva, c’era un substrato di argomenti autonomi.
Ma attenzione.
Se la situazione di fatto fosse stata diversa — uso consapevole, citazioni decisive ai fini della tesi, mancata verifica anche dopo segnalazione della controparte — l’esito sarebbe stato verosimilmente diverso. Come è successo a New York.
La giurisprudenza sull’art. 96 si svilupperà nei prossimi anni proprio attorno a questi casi. E i giudici saranno meno indulgenti man mano che la consapevolezza del rischio diventerà patrimonio comune della professione.
Responsabilità deontologica
L’ordinamento forense italiano (L. 247/2012) e il Codice Deontologico Forense impongono all’avvocato doveri di diligenza, competenza, lealtà e probità (artt. 9 e ss. del codice).
Citare in un atto sentenze che non esistono è una potenziale violazione di ognuno di questi doveri. Non perché l’avvocato sia in malafede — può non esserlo. Ma perché la diligenza professionale impone la verifica delle fonti, l’esame critico del materiale, il controllo del lavoro dei collaboratori (art. 26 cod. deont. sulla responsabilità per le condotte dei collaboratori).
Il Consiglio dell’Ordine può aprire un procedimento disciplinare. Le sanzioni vanno dall’avvertimento alla censura, fino alla sospensione o, nei casi più gravi, alla radiazione.
Non è uno scenario teorico. È uno scenario che ogni COA italiano potrà valutare nei prossimi mesi.
Responsabilità civile verso il cliente
Citare giurisprudenza inventata può portare al rigetto del ricorso o, peggio, a una soccombenza che non si sarebbe verificata con una difesa correttamente impostata.
In questi casi il cliente — che probabilmente non si è reso conto dell’utilizzo dell’IA — può agire per responsabilità professionale ex art. 2236 c.c. e successivi, chiedendo il risarcimento del danno.
E qui il dato è quello che è: la polizza professionale obbligatoria (D.P.R. 137/2012, art. 5) copre la responsabilità per colpa professionale, ma certe compagnie iniziano già a porre quesiti specifici sull’uso dell’IA nei questionari di rinnovo.
Tra un anno o due — fidati — la clausola sull’uso supervisato dell’IA comparirà in molte polizze. Probabilmente con franchigie maggiorate per chi non rispetta determinati protocolli interni.
Rischio reputazionale
Questo è il danno meno calcolato e spesso il più devastante.
A Firenze 2025, l’ordinanza ha generato decine di articoli su testate giuridiche specializzate (Altalex, Agenda Digitale, Diritto.it, IlSole24Ore) e su organi di stampa generalisti. Il nome dell’avvocato è stato omesso, ma l’identità del caso è pubblica e tracciabile.
Negli Stati Uniti, Schwartz e LoDuca sono diventati personaggi noti — nel modo peggiore. Il loro caso è oggi materiale didattico nelle facoltà di giurisprudenza di mezzo mondo.
Un cliente potenziale che cerca il tuo nome su Google, e ti trova come “l’avvocato che ha citato sentenze inventate da ChatGPT”, non torna mai più indietro.
Ed è un’evidenza che sopravvive anni. Anche dopo che la sanzione, deontologica o processuale, è stata archiviata.
AI Act e l’avvocato come “deployer”
Aggiungiamo un livello che molti non hanno ancora capito.
Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) è entrato in vigore il 1° agosto 2024 ed è pienamente applicabile dal 2 agosto 2026. Definisce diversi soggetti, tra cui il “deployer” (utilizzatore) di sistemi di IA: chi usa un sistema di IA nell’ambito di un’attività professionale.
L’avvocato che usa ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini in studio è, ai sensi del Regolamento, un deployer.
Cosa significa in concreto?
Significa che dal 2 febbraio 2025 è già operativo l’obbligo, all’art. 4, di garantire un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di IA (“AI literacy”) al personale dello studio che utilizza questi strumenti. Si tratta di un obbligo direttamente applicabile.
Significa che l’uso non consapevole — “non sapevo che ChatGPT inventasse” — non è più una difesa accettabile. Diventa, anzi, prova della violazione dell’obbligo di alfabetizzazione.
Quindi nel 2026 la posizione dell’avvocato di Firenze 2025 sarebbe potenzialmente più scomoda. Non solo deontologicamente. Anche normativamente.
Come riconoscere una citazione inventata: i 5 segnali
Ti do una cosa pratica. Sono 5 segnali che ti permettono di sospettare un’allucinazione in pochi secondi.
- La sentenza “perfetta”. Se ChatGPT ti restituisce una pronuncia che dice esattamente quello che ti serve, con motivazione che combacia al 100% con la tua tesi, sospetta. La giurisprudenza vera è sfumata, contraddittoria, mai così “su misura”.
- Il numero plausibile ma “rotondo”. Numeri come “Cass. Civ. Sez. III, n. 12345/2020” o “Cass. Pen. n. 9876/2019” — formati troppo regolari, numeri troppo “comodi” — sono spesso segnali di invenzione.
- Il giudice estensore non c’è. Se ti fai dare il nome del relatore o del presidente del collegio, e quel nome non risulta sui repertori — bandiera rossa.
- Le massime troppo eleganti. ChatGPT scrive bene. Spesso meglio della Cassazione. Una massima che suona “troppo pulita”, “troppo lineare”, è spesso generata.
- La doppia conferma del modello. Se chiedi “sei sicuro?” e lui ribadisce “sì, è una sentenza reale, può essere trovata su DeJure / Italgiure” — questa NON è una verifica. È un’altra generazione di testo. Non vale niente.
L’unico controllo che vale è quello su banche dati ufficiali: italgiure.giustizia.it, DeJure, Pluris-Cedam, Leggi d’Italia, normattiva.it.
Se sulla banca dati ufficiale la sentenza non c’è, non c’è.
La checklist a prova di disastro
Mettila sulla scrivania. Stampala. Fai firmare i collaboratori.
- Ho impostato un prompt strutturato con vincoli anti-invenzione espliciti.
- Ogni riferimento giurisprudenziale citato dall’IA viene verificato manualmente su banca dati ufficiale prima di entrare in un atto.
- Ogni riferimento normativo citato dall’IA viene verificato su normattiva.it.
- Ho istruito per iscritto i collaboratori sul divieto di inserire output IA non verificato in atti, pareri o comunicazioni al cliente.
- Ho dichiarato internamente quali strumenti di IA sono autorizzati nello studio e per quali finalità.
- I dati dei clienti non finiscono mai dentro un chatbot consumer senza anonimizzazione preventiva (segreto professionale ex art. 622 c.p. + GDPR).
- Ho letto, o farò leggere allo studio, l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 14 marzo 2025.
- Ho previsto, nelle istruzioni interne, una sessione minima di alfabetizzazione IA ai sensi dell’art. 4 dell’AI Act.
Se anche una sola di queste caselle è vuota, lo studio è esposto.
Non in teoria. In pratica.
Per il metodo dettagliato sulla scrittura dei prompt con vincoli anti-allucinazione, dai un’occhiata alla guida sui prompt per avvocati. Per la parte privacy e segreto professionale, c’è il vademecum operativo.
Conclusione: l’IA non è il problema, il controllo lo è
Te lo dico una volta sola, in chiusura.
L’avvocato di Firenze non ha sbagliato a usare ChatGPT.
Ha sbagliato a non controllare.
Schwartz e LoDuca non sono stati sanzionati per aver usato ChatGPT.
Sono stati sanzionati per aver continuato a difendere citazioni inesistenti anche dopo le segnalazioni.
Il principio operativo è lo stesso da entrambi i lati dell’oceano: l’output dell’IA non è una fonte. È una bozza. Va verificata, sempre, su fonti ufficiali, prima di farci affidamento in un contesto professionale.
L’avvocato che capisce questo userà l’IA come moltiplicatore di produttività. Quello che non lo capisce, prima o poi, finisce nei pdf scaricati per uso didattico.
Vuoi smettere di improvvisare e usare prompt già strutturati con vincoli anti-allucinazione integrati, pensati per il lavoro forense italiano?
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Meno fortuna. Più procedure.
FAQ — Sentenze Inventate dall’IA
Cosa sono le “allucinazioni” dell’IA?
Sono output prodotti da un modello linguistico che hanno la forma di un fatto verificabile (una sentenza, una norma, una citazione) ma non corrispondono ad alcun fatto reale. Sono il risultato del modo statistico in cui questi modelli generano testo, non un errore tecnico isolato. Non si eliminano. Si riducono solo con prompt strutturati e con un controllo umano sistematico.
Cosa ha deciso il Tribunale di Firenze il 14 marzo 2025?
Ha rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla controparte contro un avvocato che aveva citato in atti sentenze della Cassazione generate da ChatGPT e mai esistite. Il Collegio ha riconosciuto la “allucinazione” ma ha escluso la mala fede e la colpa grave, anche perché le pronunce inesistenti non avevano modificato la linea difensiva. L’ordinanza è stata però utilizzata come monito sulla necessità del controllo umano nell’uso dell’IA.
Quante sanzioni ha avuto l’avvocato di Firenze?
In quel caso specifico, nessuna sanzione processuale ex art. 96 c.p.c. La domanda è stata rigettata. Resta la possibilità — non emersa in quella sede — di un profilo deontologico autonomo, su cui il competente Consiglio dell’Ordine potrebbe valutare in via separata.
Cosa è successo nel caso Mata v. Avianca?
Nel giugno 2023 il giudice P. Kevin Castel del Southern District of New York ha sanzionato due avvocati e il loro studio per un totale di 5.000 dollari, ai sensi della Federal Rule of Civil Procedure 11. Avevano citato in atti sei sentenze inventate da ChatGPT e avevano continuato a difenderle anche dopo le segnalazioni della controparte. La sanzione è stata motivata non dall’uso dell’IA in sé, ma dal “subjective bad faith” nel mantenere le citazioni false.
Come si verifica se una sentenza esiste davvero?
Solo su banche dati ufficiali: italgiure.giustizia.it (Corte di Cassazione), DeJure, Pluris-Cedam, Leggi d’Italia. Per la giurisprudenza di merito, le banche dati dei Tribunali e le piattaforme di settore. Mai chiedendo conferma allo stesso strumento di IA: la doppia generazione di testo non è una verifica, è un’altra previsione statistica.
L’AI Act cambia qualcosa per gli avvocati?
Sì. Dal 2 febbraio 2025 è già operativo l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4 del Regolamento UE 2024/1689) per chi usa sistemi di IA in ambito professionale. Dal 2 agosto 2026 il Regolamento è pienamente applicabile. L’avvocato che usa ChatGPT in studio è un “deployer” ai sensi del Regolamento e ha obblighi diretti di consapevolezza e controllo sull’uso dello strumento.
Disclaimer: il contenuto di questo articolo ha esclusivamente scopo informativo e divulgativo. Non costituisce parere legale, consulenza professionale, né sostituisce in alcun modo l’assistenza qualificata di un avvocato. Le valutazioni su responsabilità processuale, deontologica e civile dipendono dalle circostanze concrete del singolo caso. I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data di pubblicazione; verificare sempre eventuali aggiornamenti su Normattiva e su Italgiure.