Dipende. Se sei un genitore e vuoi monitorare il telefono dei tuoi figli (minorenni) per proteggerli dai pericoli della tecnologia non è reato. Se invece vuoi spiare il tuo partner senza che lui/lei ne sia al corrente è reato penale.
Questi sono gli illeciti commessi:
Art. 615 bis Codice Penale – “Interferenze illecite nella vita privata”- Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 617 bis del Codice Penale – “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” – Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Art. 615 Ter Codice Penale – “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” – Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Art. 616 Codice Penale – “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza” – Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o una multa pecuniaria
Art. 617 quater Codice Penale – “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” – Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.